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Comunicazione “esterometro”

  • 25 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Con l’avvio della fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019 entra in vigore un nuovo adempimento a carico del contribuente denominato “esterometro”. Ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, infatti, corre l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le fatture emesse o ricevute verso e da soggetti comunitari o extracomunitari, nel caso in cui le operazioni effettuate non siano documentate tramite fatture elettroniche o bollette doganali.

Con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 Agenzia delle Entrate ha stabilito l’elenco dei dati da comunicare nel file telematico xml, oltre alle modalità di trasmissione.

Presupposto soggettivo

Sono obbligati a presentare la comunicazione i soggetti tenuti ad emettere fattura elettronica sia nei confronti di altri soggetti passivi che di consumatori privati.

Pertanto, non sono tenuti a presentare telematicamente l’”esterometro” i seguenti soggetti:

  • i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia, anche se dotati di un numero identificativo IVA;

  • i soggetti in regime di vantaggio ed in regime forfettario;

  • le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti assimilati nel caso i proventi dell’anno precedente non siano superiori a 65.000 euro;

  • i soggetti in regime speciale degli agricoltori;

  • medici e farmacisti per l’anno 2019.

Presupposto oggettivo

Le operazioni interessate all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate sono le seguenti:

  • le cessioni e gli acquisti intracomunitari ed operazioni assimilate;

  • le cessioni e gli acquisti domestici di beni ubicati in Italia verso/da soggetti residenti e stabiliti all’estero;

  • le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;

Si sottolinea che è ammesso l’esonero di comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da/verso soggetti esteri nel caso sia facoltativamente emessa fattura elettronica, nel qual caso dovrà utilizzarsi quale codice destinatario convenzionale “XXXXXXX” (7 volte “X”). Al momento, tale facoltà non è riconosciuta ufficialmente in riferimento alla fatturazione passiva.

Scadenza adempimento

La scadenza per effettuare la trasmissione telematica della comunicazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione:

  • rispetto alla data di emissione del documento relativo alle fatture attive (esempio: la data di emissione 15 gennaio 2019 determina la scadenza dell’adempimento il 28 febbraio 2019);

  • rispetto alla data di ricezione del documento alle fatture passive (attenzione che la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell’operazione nel registro IVA degli acquisti).

Sanzioni per omessa/errata trasmissione

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati per via telematica, è applicabile una sanzione pari a 2 euro per fattura con un massimo di 1.000 euro per trimestre. L’importo della sanzione è ridotto a metà nel caso la violazione venga sanata entro 15 giorni dalla scadenza dell’adempimento.

Elenchi Intrastat

Va evidenziato che l’obbligo di comunicazione degli elenchi Intrastat rimane in vigore con le consuete scadenze.

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