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Credito di imposta per investimento in beni strumentali nuovi

  • 25 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Credito di imposta per investimento in beni strumentali nuovi

La Legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019 – articolo 1, commi 184-197) ha introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.

Requisiti soggettivi

Posso accedere al credito di imposta i professionisti e le imprese:

  • residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito;

  • in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

  • in regola con il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, soggette a procedure concorsuali o destinatarie di sanzioni relative al D.Lgs. 231/2001.

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, acquistati, o detenuti anche a mezzo locazione finanziaria:

  • a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;

  • ovvero entro il 30 giugno 2021 (se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione);

  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019 (ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, comma 185, L. 160/2019”).

Risulta opportuno inviare al fornitore del bene una comunicazione richiedendo espressamente l’inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto;

  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;

  • fabbricati e le costruzioni.

Misura e utilizzo del credito

Il credito, per i beni materiali, è riconosciuto in misura pari al 6% del costo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

  • esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali;

  • a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Successiva cessione dei beni agevolati

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Ulteriori adempimenti

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Come già detto, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019.

Inoltre, ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione al Mise, le cui regole non sono ancora stabilite, ma verranno definite con successivo decreto.

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