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Decreto Omnibus

24 set
Tempo di lettura: 3 min

Il Decreto Legislativo n. 148/2026, c.d. “Decreto Omnibus”, ha introdotto numerose disposizioni in materia fiscale, con effetti su diversi adempimenti e regole applicabili a imprese e professionisti.

Di seguito riepiloghiamo alcune delle principali novità di interesse.


Auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Il Decreto interviene sulla disciplina fiscale delle auto, motocicli e ciclomotori concessi ai dipendenti per uso promiscuo, modificando le modalità di determinazione del relativo fringe benefit.

Resta ferma la regola generale che prevede la determinazione del fringe benefit sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolata utilizzando i costi chilometrici indicati nelle tabelle ACI e applicando, in via ordinaria, la percentuale del 50%.

La percentuale è ridotta al:

  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;

  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Il valore del fringe benefit viene invece incrementato:

  • del 50% dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;

  • del 5% in presenza di optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2026 e interessano anche i veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.


Continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, basata sulle emissioni di CO₂, per:

  • veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;

  • veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Il regime transitorio può trovare applicazione anche in caso di riassegnazione del veicolo a un dipendente diverso dal primo assegnatario.

Per i veicoli che rientrano nella disciplina transitoria è, inoltre, previsto:

  • l’incremento del 50% del valore del fringe benefit dopo il quinto anno di prima immatricolazione;

  • l’incremento forfetario del 5% del valore del fringe benefit per optional (sono comunque fatti salvi i comportamenti assunti dai datori di lavoro fino al 31.12.2025).



Proroga dei termini per la detrazione IVA

Una novità particolarmente rilevante riguarda i termini per la registrazione delle fatture di acquisto e per l'esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Il Decreto estende a due anni il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione. In particolare, l’IVA può essere detratta al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Parallelamente, la registrazione delle fatture e delle bollette doganali deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale viene esercitata la detrazione e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.

La modifica ripristina sostanzialmente il termine biennale per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Il Decreto interviene inoltre sulle cosiddette fatture “a cavallo d’anno”, prevedendo, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina, si dovrebbe poter far valere la possibilità di retroagire con la detrazione dell’IVA, quanto meno nell’ambito della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta.


Nuovo regime sanzionatorio per i disallineamenti tra POS e corrispettivi

In caso di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici, quando la violazione non determina effetti sulla liquidazione dell’IVA, è prevista una sanzione pari a € 100 per ciascuna errata trasmissione, con un limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica il cumulo giuridico.


La medesima disciplina trova applicazione anche in caso di:

  • violazione dell’obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi;

  • errata indicazione della modalità di pagamento riportata nel documento commerciale.

È tuttavia prevista una soglia di tolleranza del 5%: la sanzione non si applica quando la differenza tra il numero delle operazioni pagate elettronicamente e registrate ai fini dei corrispettivi e il numero dei pagamenti elettronici accettati non supera suddetta percentuale.

La medesima soglia di tolleranza opera anche con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.


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