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Decreto Sostegni-bis

Riportiamo di seguito alcune novità introdotte dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73 del 25.05.2021).


Proroga tax credit locazioni

(art.4)


Il c.d. tax credit locazioni, introdotto dal Decreto Rilancio nel 2020 e relativo ai canoni di locazione ad uso non abitativo, viene:

- prorogato al 31 luglio 2021 per le strutture turistico ricettive;

- esteso, per i mesi da gennaio a maggio 2021, alle condizioni sotto riportate, per gli altri soggetti.


Si ricorda che tale credito spetta, con riferimento agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività, nella misura del 60% del canone mensile pagato; in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda il credito spetta invece nella misura del 30%.


Il nuovo Decreto Ristori-bis prevede ora che il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

- a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.


Il credito d'imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.




Rinvio riscossione

(art. 9)


Vengono ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2021 i versamenti riferiti alle entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 26 maggio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.



Anticipo emissione note di credito Iva

(art. 18)


Con variazione dell’art. 26, D.P.R. 633/1972, viene prevista la possibilità di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis, L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.


Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Non vi è obbligo di registrazione della variazione per il cessionario nel caso di procedure concorsuali.

Le disposizioni sopra richiamate si applicano alle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021.



Innalzamenti limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

(art. 22)


Viene elevato, per il solo anno 2021, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, portandolo a Euro 2 milioni (si ricorda che il Decreto Rilancio per il 2020 aveva già innalzato il limite da Euro 700.000 a Euro 1 milione).




Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

(art. 32)


Viene introdotto, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.


Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione.


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.



Acquisto prima casa – esenzione imposte (art. 64)


Viene introdotta l’esenzione da imposta di registro e dalle ipocatastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, quando sono a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui.


Nel caso in cui le cessioni sono soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta. Tale credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o essere utilizzato in diminuzione delle Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto, inoltre, può essere utilizzato in compensazione. Il credito d'imposta non dà mai luogo a rimborsi.


Gli eventuali finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui sopra e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative ex articolo 18, D.P.R. 601/1973.


Bonus investimenti pubblicitari

(art. 67)


Viene modificato il c.d. bonus investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, prevedendo che limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.


Il beneficio è concesso:

- nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online e

- nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.


Per il 2021, la comunicazione telematica necessaria per la fruizione del credito, è presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide.

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