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Detrazione IVA fatture di acquisto – chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate

Con la pubblicazione della circolare n. 1/E del 17 gennaio, Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire il tema della detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto.

Si sottolinea che il termine per l’esercizio della detrazione IVA decorre dal momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  • l’avvenuta esigibilità dell’imposta, coincidente con il momento di effettuazione dell’operazione ex 6 D.P.R. n. 633/72;

  • il possesso di una valida fattura così come disposta dall’art. 21 D.P.R. n. 633/72.

Il diritto alla detrazione, previa registrazione della fattura, può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Si vuole di seguito dare chiarimento al documento di prassi analizzando delle casistiche operative.

Operazione effettuata nel 2017 con fattura ricevuta nel 2017 ma registrata a gennaio 2018.

L’Ufficio contabile dovrà istituire un apposito registro sezionale IVA acquisti, nel quale far confluire le fatture ricevute nel 2017 ma registrate nel 2018 entro la data di invio della dichiarazione annuale IVA anno 2017 (dal 1° febbraio al 30 aprile 2018), ed il credito IVA emergente concorrerà a formare il saldo a debito/credito della stessa (come da modalità già indicate nella circolare di Studio del 15 gennaio).


Operazione effettuata nel 2017 con fattura emessa nel 2017 ma ricevuta nel 2018.

Potrà esercitarsi il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese/trimestre 2018 al quale si riferisce la data di registrazione della fattura, registrazione che potrà protrarsi sino alla presentazione della dichiarazione annuale IVA anno 2018 (scadenza 30 aprile 2019) previa istituzione di apposito registro IVA sezionale.

Va da se la necessità di poter dimostrare, con mezzi idonei, il momento in cui la fattura di acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente. Nel caso il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possono attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario/committente, tramite la numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bollette doganali ricevute.

Dal momento che la circolare Agenzia delle Entrate è stata emanata in data successiva al 16 gennaio 2018, ossia al termine fissato per la liquidazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2017, non verranno sanzionati comportamenti dei soggetti passivi difformi rispetto alle indicazioni fornite dal documento di prassi. Ad esempio, in riferimento alle fatture ricevute nel mese di gennaio 2018, fino alla data di pubblicazione della suddetta circolare, relative ad operazioni con IVA divenuta esigibile nel 2017, non verranno applicate sanzioni nel caso tali documenti siano stati considerati nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017.

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