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Detrazione IVA fatture di acquisto – Novità e chiarimenti necessari

  • 25 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Si avvicina la scadenza del 16 gennaio 2018, data entro la quale i soggetti passivi IVA sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017, e sono ancora molti i dubbi interpretativi in merito alle modalità con le quali esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti riferiti al 2017, nel caso in cui la fattura sia pervenuta con ritardo al cessionario/committente.

L’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/72, così come modificato dal D.L. 50/2017, riduce in maniera sensibile la finestra temporale a disposizione del soggetto passivo per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, ossia fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui l’operazione si ritiene effettuata in base alle regole indicate all’art. 6 D.P.R. 633/72.

Pertanto, al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA, che per il 2017 ha scadenza il 30 aprile 2018, è necessario che il soggetto passivo d’imposta abbia ricevuto dai propri fornitori e registrato tutte le fatture relative alle operazioni effettuate nell’anno precedente, pena l’indetraibilità dell’IVA assolta.

Riteniamo ora importante focalizzare le casistiche che si potrebbero incontrare in merito alle fatture “a cavallo d’anno”, ossia ad operazioni la cui imposta, ad esempio, sia divenuta esigibile nel 2017 ma le relative fatture siano ricevute dal soggetto passivo d’imposta soltanto nel corso del 2018.

Operazione effettuata nel 2017 con fattura ricevuta e registrata a marzo 2018, ossia prima della presentazione telematica della dichiarazione IVA (scadenza 30.04.2018) ma successivamente alla scadenza della liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (scadenza 16.01.2018). L’Ufficio contabilità dovrà, in primo luogo, registrare la fattura nel mese di marzo 2018, meglio su un sezionale apposito in modo da semplificare la procedura per rendere neutra l’imposta relativamente alla liquidazione IVA del periodo, in secondo luogo, inserire il credito iva emergente direttamente in dichiarazione annuale IVA. Le case di software dovranno fornire le soluzioni informatiche per gestire le nuove necessità operative.

Operazione effettuata nel 2017 con fattura ricevuta e registrata a giugno 2018, ossia dopo della presentazione telematica della dichiarazione IVA. L’Ufficio contabilità dovrà registrare la fattura nel mese di giugno 2018, indicando indetraibile l’IVA assolta. Allo stato attuale sembra possibile per il contribuente la facoltà di presentare un’istanza di rimborso “anomalo” ex art. 21 D.Lgs. 546/92 ma si attendono chiarimenti in merito.

Si accenna al fatto che molta dottrina ha sottolineato profili di incompatibilità delle nuove disposizioni rispetto alla legislazione di merito dell’Unione Europea. Inoltre, ad oggi l’Amministrazione finanziaria non ha emanato chiarimenti quanto mai opportuni al fine di evitare errori di interpretazione della nuova normativa.

In conclusione, si invita la Gentile Clientela ad adoperarsi al fine di raccogliere e registrare tutte le fatture di acquisto datate 2017 già nella liquidazione IVA di dicembre 2017, ossia entro la scadenza del 16 gennaio 2018, in modo da evitare gli aggravi contabili in caso qualche fattura di acquisto fosse ricevuta in data successiva.

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Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. I più cordiali saluti.

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