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Dichiarazioni d'intento - novità

Oggetto: Nuovo modello dichiarazione d’intento

Con provvedimento del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello da utilizzare per le dichiarazioni di intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Il nuovo modello è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate su: Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Dichiarazioni operazioni intracomunitarie - Dichiarazioni di intento; pur se simile a quello ad oggi vigente, il nuovo modello non contempla più tra le opzioni della sezione “dichiarazione” il campo relativo al periodo di validità della dichiarazione “operazioni comprese nel periodo da _____ a _____”.

Le operazioni di acquisto che avverranno fino al 28 febbraio 2017 devono essere comunicate con la dichiarazione d’intento nella versione attualmente in uso.

Il vecchio modello resta inoltre valido per tutto il 2017 a patto che siano stati compilati il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro _____” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro ______”.

Invece, nel caso in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da__ a___”, indicando un periodo che termina oltre il 28 febbraio (ad esempio, dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione sarà valida solo per le operazioni che avverranno fino a questa data. Per le operazioni di acquisto a partire dal 1° marzo 2017 occorrerà quindi presentare un’altra dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.

Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento (al campo 2 della sezione “dichiarazione”). Se l’esportatore abituale, nello stesso periodo di riferimento, vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, ne deve produrre una nuova, indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare rispetto a quello precedentemente riportato fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Promemoria funzionamento dichiarazioni di intento

Si ricorda di seguito il funzionamento delle dichiarazioni di intento, già operativo dal 1 gennaio 2015.

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento per le operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva dovrà essere effettuata dall’esportatore abituale, con successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore. L’esportatore consegna, quindi, al proprio fornitore: 1. la dichiarazione di intento, già trasmessa all’Agenzia delle Entrate; 2. la copia della ricevuta dell’invio telematico della stessa all’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore deve preventivamente controllare la validità della dichiarazione di intento ricevuta utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link: http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

Il fornitore potrà emettere fatture in regime di non imponibilità Iva solo dopo aver ricevuto dall’esportatore abituale la lettera di intento e la relativa ricevuta dell’invio telematico rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, previo controllo della validità della stessa.

L’operatore che fornisce beni o servizi all’esportatore abituale è passibile di sanzione da Euro 250 a Euro 2.000 se effettua le operazioni in regime di non imponibilità Iva prima di avere ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate.

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