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DL 50/2017 Stretta sulle compensazioni e novità sulla presentazione del mod. F24

oggetto: D.L. 50/2017 – stretta sulle compensazioni e novità sulla presentazione del mod. F24

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 50/2017, sono in vigore dal 24 aprile 2017 rilevanti novità in tema di compensazione dei tributi e di diritto alla detrazione Iva.

Nuovi limiti alle compensazioni I contribuenti che intendono compensare i crediti fiscali (Iva e diversi da Iva) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione, non più per importi superiori a Euro 15.000,00 annui, bensì per somme superiori a Euro 5.000,00 annui. Continua a non essere previsto alcun visto per i crediti Iva trimestrali.

Nuovi limiti per presentazione mod. F24 Viene introdotto un obbligo generalizzato di esclusivo utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate per le compensazioni orizzontali del credito per Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU. Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che la relativa dichiarazione da cui emerge il credito che si va a compensare sia o meno oggetto di visto di conformità. I soggetti titolari di partita Iva non potranno più utilizzare il tradizionale canale home banking per la presentazione del modello F24 che contempli le compensazioni sopra richiamate.

Nuovi limiti alla detrazione IVA Viene fortemente compresso il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta IVA assolta sugli acquisti; in assenza di una norma transitoria, pur in attesa di eventuali ulteriori istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene possano verificarsi le seguenti fattispecie: - per le fatture e le bollette doganali relative all’anno 2015 e 2016 annotate nel registro degli acquisti entro il 23.04.17 sarà possibile detrarre l’imposta nel periodo di registrazione, gli stessi documenti registrati successivamente a tale data non potranno godere della detrazione dell’imposta, - per le fatture e le bollette doganali relative all’anno 2017 e successivi sarà possibile annotare i documenti nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione della fattura (30 aprile dell’anno successivo) e detrarre l’imposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

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