Dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore del Regolamento UE n.1912/18, verrà stabilito per legge un elenco di documenti considerati validi come prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 D.L. n.331/93. Acquisteranno, pertanto, il requisito della certezza i documenti da cui si potrà presumere che i beni sono stati effettivamente spediti o trasportati da uno Stato membro UE all’altro.
Oggi la prova della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie in capo al fornitore non é determinata per legge. Inoltre, il documento di trasporto CMR viene utilizzato quale prova principe del trasporto della merce presso altro Paese membro in relazione alle spedizioni via terra; si ricorda che tale documento va richiesto al cliente in caso di cessione intracomunitaria ex works (franco fabbrica), allo spedizioniere nel caso il trasporto della merce sia a cura della società.
Di seguito si riportano quali sono i documenti ritenuti idonei mezzi di prova della cessione intracomunitaria di merci dal Regolamento UE citato, che il fornitore deve reperire al fine di non vedersi contestata l’emissione della fattura non imponibile IVA.
Si realizza la presunzione della spedizione o trasporto dei beni in altro Stato membro così come indicato qui di seguito:
nel caso sia il venditore che cura il trasporto dei beni direttamente o tramite spedizioniere, se il venditore certifica il trasporto avvenuto, oltre al possesso di almeno due dei seguenti documenti:
CMR firmato;
polizza di carico;
fattura di trasporto aereo;
fattura emessa dallo spedizioniere.
nel caso sia l’acquirente che cura il trasporto dei beni direttamente o tramite spedizioniere, se il venditore è in possesso di:
dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica il trasporto avvenuto ed identifica lo Stato membro di destinazione dei beni;
almeno due dei documenti indicati al punto 1.
E’ sufficiente anche uno soltanto dei documenti indicati al punto 1 citato, nel caso si possieda uno dei seguenti ulteriori documenti:
polizza assicurativa spedizione/trasporto merce o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
documento rilasciato da pubblica autorità che conferma l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione;
ricevuta depositario merce nello Stato UE di destinazione.
Si consiglia di effettuare quanto prima il monitoraggio delle procedure interne dedicate al reperimento della documentazione di supporto per la prova della cessione intracomunitaria, apportandone le opportune variazioni in sintonia con quanto richiesto dal Regolamento UE n.1912/18.
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
I più cordiali saluti.
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