Con riferimento alle fatture datate 31 dicembre 2018 ma ricevute a gennaio del 2019, si riporta la risposta recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate:
Faq: Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Risposta: l’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’articolo 1, comma 916, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
L’Agenzia delle Entrate “formalmente” non permette che nei primi giorni del 2019 si possano ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle fatture differite; tuttavia con la precisazione che “…se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 … in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica” sembra lasciare spazio alla casistica che, laddove la ricezione non risulti da pec o altri sistemi che attestino la ricezione, il documento non sarà soggetto all’obbligo di trasmissione elettronica.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31 dicembre 2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione.
Tenuto conto della risposta dell’Agenzia delle Entrate, si suggerisce quanto segue:
evitare l’utilizzo di strumenti tracciati (ad esempio la pec) per non mettere in “difficoltà” il cessionario/committente e (salvo concordare soluzioni più “amichevoli”) recarsi all’ufficio postale per la spedizione con busta e francobollo;
utilizzare la modalità elettronica tramite SdI – se già attrezzati – ma preferibilmente solo laddove sia possibile fruire della disciplina della tempistica della fatturazione differita (presenza di ddt o altra ideona documentazione per i servizi).
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