Confidando di fare cosa gradita, si segnalano alcuni adempimenti e scadenze in materia di IVA.
Modelli INTRASTAT
Come noto, negli elenchi riepilogativi, oltre alle informazioni relative allo scambio di beni, vanno indicate anche le prestazioni di servizi rese e/o ricevute in ambito comunitario. Gli elenchi sono mensili o trimestrali e devono essere inviati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento con modalità esclusivamente telematica. Vi invitiamo a valutare un’eventuale variazione di periodicità in base alle informazioni riportate nella seguente tabella.
Soggetti mensili – sia beni che servizi
negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento hanno superato il valore soglia trimestrale di Euro 50.000 sia per i beni che per i servizi.
Soggetti trimestrali – sia beni che servizi
negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento non hanno superato il valore soglia trimestrale di Euro 50.000 sia per i beni che per i servizi.
Liquidazioni periodiche (trimestrali)
I contribuenti che per l’anno 2015 si sono avvalsi della facoltà di eseguire le liquidazioni periodiche dell’IVA con cadenza trimestrale, devono verificare, nel caso volessero continuare ad avvalersi dell’opzione, l’ammontare del volume d’affari realizzato nel corso dell’anno appena concluso. Ricordiamo, infatti, che le liquidazioni possono essere eseguite con periodicità trimestrale solo qualora non siano stati superati i seguenti limiti di volume d’affari:
- imprese esercenti attività di servizi Euro 400.000,00 - imprese esercenti attività di cessione di beni Euro 700.000,00 - imprese esercenti attività mista Euro 700.000,00
Pro-rata (aliquota)
I contribuenti che nel corso dell’anno 2015 abbiano effettuato operazioni esenti IVA e rientranti nell’oggetto proprio dell’attività svolta devono verificare, prima di eseguire la prima liquidazione periodica IVA dell’anno 2016, l’entità del pro-rata di detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.
Plafond
I contribuenti che nell’anno 2016 intendano avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza subire la rivalsa dell’IVA da parte dei loro cedenti, devono procedere alla verifica dell’esistenza dei presupposti per essere qualificati “esportatori abituali”, nonché alla determinazione del “plafond” eventualmente disponibile. Si ricorda che sono considerati “esportatori abituali” i contribuenti che abbiano effettuato nell’anno precedente operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/72 e assimilate (cessioni intracomunitarie) per importo superiore al 10% del volume d’affari realizzato nello stesso periodo.
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