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Invio telematico dei corrispettivi

Il D.L. n. 119/2018 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2019, l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per alcuni contribuenti, come di seguito meglio specificato.

La decorrenza del nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato; in particolare l’obbligo sussiste rispettivamente:

  • dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore ad Euro 400.000;

  • dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.

L’adempimento del nuovo obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio dei c.d. “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016 (oppure di nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad esempio un portale web dedicato).

Così come previsto per la fattura elettronica, si dovrà procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, in caso di corretta certificazione dell’operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.000,00.

Credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stato previsto in favore degli esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta (fino a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento) per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. La risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019 ha istituito il codice tributo 6899 per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta.

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