Come noto il D.L. n. 119/2018 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2019, l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per alcuni contribuenti, come di seguito meglio specificato.
Si ricorda che la decorrenza del nuovo obbligo è così differenziata:
dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari 2018 superiore ad Euro 400.000;
dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggettia prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente individuato alcune fattispecie di esonero temporaneo dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Nello specifico, NON si applica l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:
alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 (tabacchi, giornali, carburanti, etc.);
alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, di veicoli e bagagli al seguito;
fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto.
Le operazioni rientranti nell’ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.
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