Come già comunicato in nostre precedenti circolari, il D.L. n. 119/2018 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari realizzato.
L’adempimento del nuovo obbligo presuppone la dotazione, in capo agli esercenti attività al dettaglio, dei c.d. “registratori telematici” già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016; in alternativa, per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, è possibile utilizzare il portale “Fatture e Corrispettivi” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, cui si potrà accedere, oltre che da PC, anche tramite tablet e smartphone (vedasi nostra circolare del 19/03/19).
Così come previsto per la fattura elettronica, si dovrà procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, in caso di corretta certificazione dell’operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.000,00.
Si ricorda inoltre come, allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stato previsto in favore degli esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta (fino a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento) per ogni misuratore fiscale.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, ha approvato una moratoria in relazione alle sanzioni legate all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (vedasi nostra circolare del 01/07/2019).
Nel dettaglio è prevista la disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre di introduzione dell'obbligo (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020), a condizione che il contribuente-esercente:
memorizzi giornalmente i corrispettivi: la memorizzazione può avvenire, per chi non ha attivato ancora il registratore telematico, con l'utilizzo dei registratori di cassa già in uso; al contrario per chi ha attivato i registratori telematici la memorizzazione avviene direttamente con gli stessi;
trasmetta telematicamente i dati entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
rilasci al cliente uno scontrino emesso dal misuratore fiscale in uso ovvero un documento commerciale;
mantenga in uso ed alimenti, sino all'entrata in funzione del registratore telematico, il registro dei corrispettivi;
rispetti i termini ordinari previsti per la liquidazione dell'imposta.
Si invitano pertanto i gentili Clienti a provvedere agli adempimenti obbligatori per legge di cui sopra.
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