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Iva - Reverse Charge - Ulteriori chiarimenti

Treviso 30 aprile 2015

I.V.A. – Chiarimenti sul reverse charge e sul settore dell'edilizia

Con riferimento alla nuova normativa in tema di reverse charge, precedentemente trattata dalla circolare di Studio del 14 gennaio 2015 rinvenibile dal nostro sito www.slec.it - sezione circolari, di seguiti riportiamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la C.M n. 14/E del 27.3.2015.

Ambito oggettivo

Il criterio per individuare le prestazioni interessate dal reverse charge, è quello di prendere a riferimento i codici attività della tabella Ateco 2007 sezione F. Le attività di «demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici» sono espressamente menzionate nei seguenti gruppi della sezione F: 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile; 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione; 43.3 Completamento e finitura di edificio. Per individuare le prestazioni rientranti invece nella nozione di servizi di pulizia, si può fare riferimento alle attività classificate con i seguenti codici: 81.21.00 Pulizia generale di edifici; 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Definizione edificio

Per quanto concerne la definizione di «edificio» è stato precisato che la norma si riferisce ai fabbricati sia ad uso abitativo sia strumentali, anche di nuova costruzione. Sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.). Le prestazioni miste

E’ stato specificato che in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Qualora ciò non fosse possibile, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, ma si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.

Sanzioni

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che non saranno applicate sanzioni per comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della circolare, ovvero per fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al 26 marzo 2015.

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