Legge di Bilancio 2026 - Novità Persone Fisiche
- barbara moro
- 2 giorni fa
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Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 195/2025 cosiddetta Legge di Bilancio 2026 che interessano i contribuenti persone fisiche (non titolari di partita IVA).
Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione
(articolo 1, commi 3 e 4)
Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro.
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro.
La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’01.01.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.
Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall’01.01.2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro
(articolo 1, commi 3 e 4)
Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.
Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità
(articolo 1, commi 201 e 202)
Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:
l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006.
Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins
(articolo 1, comma 28)
Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.
Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività, le quali, dall’01.01.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33%, come previsto dalla legge di bilancio 2025.
La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.
Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi
(articolo 1, comma 17)
Dal periodo d’imposta 2026 cambia in modo rilevante la disciplina delle locazioni brevi, con un forte restringimento dell’ambito non imprenditoriale; mentre fino al 2025 era consentita la locazione breve fino a quattro appartamenti, dal 2026 la disciplina potrà essere applicata solo se gli immobili locati con contratti brevi sono al massimo due. A partire da tre appartamenti, scatterà automaticamente la presunzione di attività d’impresa, con obbligo di partita IVA, assoggettamento a IVA e contributi, tassazione come reddito d’impresa ed esclusione della cedolare secca.
Resta ferma la definizione di locazione breve (contratti fino a 30 giorni stipulati da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa), così come il regime della cedolare secca con aliquota ordinaria del 26% e aliquota agevolata del 21%, applicabile a un solo immobile scelto dal contribuente.
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
(articolo 1, commi 35 - 40)
Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.09.2026.
I benefici fiscali si sostanziano:
nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Nell’ambito delle imposte indirette, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

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