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Mini IRES 2025

  • 16 set 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08/08/2025 ha dato attuazione alla cosiddetta “mini IRES”, prevista dalla Legge di Bilancio 2025. L’agevolazione consente, per il periodo d’imposta 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti.

 

Soggetti interessati

Possono accedere alla mini IRES tutte le società ed enti soggetti a IRES. Per gli enti non commerciali, la riduzione si applica solo al reddito derivante dall’attività commerciale.

Restano esclusi:

  • le società e gli enti in liquidazione ordinaria o sottoposti a procedure concorsuali di tipo liquidatorio;

  • i soggetti che determinano il reddito (anche solo in parte) con regimi forfetari.

 

Condizioni generali

Per ottenere la riduzione dell’aliquota è necessario che, congiuntamente, siano soddisfatte le seguenti condizioni:


  1. Accantonamento dell’utile 2024. Almeno l’80% dell’utile civilistico dell’esercizio chiuso al 31/12/2024 deve essere destinato a riserva e quindi non distribuito ai soci. È ammessa la distribuzione ai soci fino a un massimo del 20% dell’utile 2024, senza perdere il beneficio.


  2. Investimenti “rilevanti”. A partire dal 01/01/2025 ed entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione 2025 (per i soggetti solari, 31/10/2026), devono essere effettuati investimenti in beni 4.0 o 5.0 (beni materiali e immateriali individuati dalla normativa Transizione 4.0 e 5.0). L’ammontare complessivo degli investimenti deve essere pari al maggiore tra:

    1. 30% dell’utile 2024 accantonato,

    2. 24% dell’utile 2023,

    3. 20.000 euro.

    I beni 4.0 devono essere interconnessi ai sistemi aziendali (l’interconnessione può avvenire anche dopo l’entrata in funzione purché le caratteristiche tecniche lo consentano fin dall’origine); i beni 5.0 devono assicurare una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% (sulla struttura produttiva) o del 5% (sui processi).Per la mini IRES non sono richiesti gli adempimenti informativi previsti per i crediti d’imposta 4.0/5.0.


  3. Incremento occupazionale e assenza di ammortizzatori sociali. È necessario dimostrare un aumento della base occupazionale e che l’impresa non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito.

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