La Legge n. 127 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio 2023), al comma 54, ha previsto, a partire dal 01.01.2023, l’incremento da 65.000 a 85.000 euro del limite dei ricavi e compensi annui per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario.
A partire dal 2023, dunque, la verifica del limite è effettuata:
tenendo conto del nuovo valore di 85.000 euro, da verificare con riferimento all’anno 2022;
computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
Fuoriuscita dal regime in corso d’anno
In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono superati i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione automatica e immediata dal regime forfettario se, in corso d’anno, i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.
Chi invece supererà la nuova soglia degli 85.000 euro, restando sotto ai 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla previgente disciplina, quindi senza alcun effetto sull’anno di superamento.
Ai fini delle imposte dirette, per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il predetto limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di Irpef e relative addizionali e, si presume in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la deduzione dei costi realmente sostenuti.
Ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. E’ quindi fatta salva l’esclusione da IVA per le operazioni precedenti che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si intendono già effettuate.
Nuova regola applicabile dal 2023: ricavi o compensi incassati
Fino a Euro 85.000,00 | 85.000,01-100.000 Euro | Oltre Euro 100.000,00 |
Può essere mantenuto il regime forfettario | Fuoriuscita dall'anno successivo | Fuoriuscita dallo stesso anno |
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