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Novità in materia di adempimento "comunicazione dati fatture"

  • 25 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la conversione in legge del d.l. 148/2017 il 30 novembre scorso, si introducono rilevanti novità che coinvolgono l’adempimento “comunicazione dati fatture” all’Agenzia delle entrate, tra le quali va segnalata che non saranno sanzionati eventuali irregolarità relative ai dati del primo semestre 2017 inviati.

Non applicazione delle sanzioni per l’invio relativo ai dati del primo semestre 2017

Il disegno di legge approvato prevede la non applicazione delle sanzioni in relazione all’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in riferimento all’invio effettuato per il primo semestre 2017 (sanzione pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, ridotte alla metà nel caso di trasmissione dei dati entro i 15 giorni successivi alla scadenza), a condizione che il contribuente si attivi ad effettuare un nuovo invio dei dati corretti entro la scadenza del 28 febbraio 2018.

Tale agevolazione riguarda anche i soggetti passivi che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuate anche mediante il Sistema di Interscambio (fatture elettroniche). Per tali soggetti, inoltre, si riducono le sanzioni applicabili in caso di omessa o errata trasmissione dei dati rendendo ora applicabile l’art. 11 comma 2-bis del d.lgs. 471/97 sopra citato.

Periodicità semestrale dell’invio dei dati con opzione

I soggetti passivi avranno la facoltà di inviare i dati delle fatture con cadenza semestrale (era previsto l’invio trimestrale dal 2018).

Semplificazione dei dati da inviare

La tipologia di dati da trasmettere in relazione all’adempimento in oggetto è stata notevolmente semplificata. Ora i dati obbligatori da trasmettere sono i seguenti: - partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente (codice fiscale nel caso si tratti di soggetti imprenditori o professionisti); - data e numero fattura; - base imponibile, aliquota applicata ed imposta (tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso l’imposta non sia indicata in fattura).

Sarà possibile inviare i dati del documento riepilogativo nel caso in cui siano registrate cumulativamente in contabilità i dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ai 300 euro. In relazione alle fatture passive, è necessario che ogni documento riepilogativo riguardi la singola partita IVA del cessionario/committente.

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