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Nuovi adempimenti periodici I.V.A.

Il D.L. n. 193/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, introduce nuovi adempimento in materia Iva, applicabili già dal 2017, le cui modalità operative saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell’AE.

Comunicazione dati fatture

I soggetti passivi Iva, in luogo dello “spesometro” su base annuale, dovranno trasmettere telematicamente, con periodicità trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) e delle relative variazioni; devono essere comunicati i dati delle parti dell’operazione, data e n. fattura, la base imponibile, l’aliquota Iva e l’imposta, oltre alla tipologia di operazione.

La comunicazione dovrà essere inviata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dunque per il 2017 le scadenze saranno le seguenti:

Trimestre Scadenza

Gennaio - Febbraio - Marzo 31 maggio 2017

Aprile - Maggio - Giugno 31 agosto 2017

Luglio - Agosto - Settembre 30 novembre 2017

Ottobre - Novembre - Dicembre 28 febbraio 2018

La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute soddisfa gli obblighi di conservazione sostitutiva ex art. 3 del DM 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche e per i documenti informatici.

Per l’omessa o errata trasmissione di ogni fattura è applicabile la sanzione di Euro 25,00, con un massimo di Euro 25.000,00.

Comunicazione liquidazioni periodiche

Dal 2017 i soggetti passivi Iva saranno tenuti a comunicare telematicamente, su base trimestrale ed entro le scadenze sopra già esposte in tabella, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche iva (coloro che liquidano l’imposta mensilmente dovranno comunicare i dati delle tre liquidazioni periodiche precedenti). La comunicazione è unica anche in caso di esercizio di più attività ed è prevista anche nel caso di liquidazioni con eccedenze a credito.

Sono esclusi i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

L’Amministrazione provvederà al riscontro dei dati dichiarati con i versamenti di imposta, comunicando poi eventuali differenze al contribuente che potrà fornire i propri chiarimenti ovvero provvedere al versamento di quanto dovuto usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Per l’omessa, l’incompleta, o l’infedele dichiarazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista una sanzione compresa tra i 5.000 e 50.000 Euro.

E’ inoltre previsto un credito di imposta di Euro 100,00, utilizzabile dal 2018, per il necessario adeguamento dei sistemi amministrativi a favore dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore ad euro 50.000.

Adempimenti abrogati

A partire dal 1 gennaio 2017 sono abrogati:

 gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (Mod. Intra-2);

 le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, co. 12, D.P.R. n. 605/1973

A partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2017 è abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list ex art. 1 D.L. n. 40/2010.

A partire dal 2018, con riferimento all’anno 2017, la dichiarazione annuale IVA potrà essere trasmessa dal 1 febbraio al 30 aprile dell’anno successivo; il termine per l’anno 2016 resta invece invariato al 28.02.2017.

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