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Obblighi del committente in materia di versamento delle ritenute in settori labour intensive

  • 25 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

L’art. 4 del D.L. 124/2019, convertito con la Legge 157/2019, ha introdotto il nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, il quale prevede rilevanti novità in materia di versamenti e compensazioni delle ritenute da lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione di opere e servizi, quando il committente affida il compimento di opere e servizi:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;

  • tramite un contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a essi riconducibili.

Se la somma dell’importo dei singoli contratti affidati al medesimo soggetto è superiore a 200.000 euro annui, la nuova disciplina va applicata a tutti i contratti in essere al momento del superamento della soglia.

Obblighi del committente

Il committente è obbligato a verificare l’effettivo pagamento, entro 5 giorni, delle ritenute per irpef ed addizionali applicate sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nelle opere e/o servizi prestati, senza possibilità di procedere a compensazione con eventuali crediti fiscali/previdenziali.

Pertanto, il committente dovrà ricevere la seguente documentazione:

  • copia delle deleghe F24 di versamento delle ritenute, da versarsi distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione;

  • elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere/servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, retribuzione corrisposta e dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente (necessario utilizzare parametri oggettivi es. ore lavorate sulla commessa rispetto al totale del mese).

Nel caso il committente non riceva la documentazione nei termini, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice - alle quali è inibito intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito - sino al valore pari al 20% dell’opera o servizio, o per l’importo pari alle ritenute non versate. Inoltre, entro 90 giorni, il committente deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente, con modalità da stabilirsi.

Sanzioni a carico del committente

In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa inadempiente per il mancato versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione.

Deroga

Gli obblighi esposti sopra non sono applicabili nel caso l’impresa appaltatrice trasmetta al committente una certificazione attestante la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  • soggetto operativo da più di 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e versamenti registrati nel conto fiscale almeno pari al 10% dei ricavi;

  • non risultino iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti.

Tale dichiarazione sarà rilasciata dall’Agenzia delle entrate e valida per 4 mesi.

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Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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