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Regolarizzazione dei Magazzini

La legge di bilancio 2024 accorda la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La possibilità di aderire all’adeguamento riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Il requisito soggettivo individua come destinatari gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli “OIC adopter”; si ritengono in ogni caso escluse dalla regolarizzazione le imprese con contabilità semplificata.

L’iter procedurale evidenzia due alternative:

  1. l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;

  2. l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

1. ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI

L’eliminazione di esistenze iniziali si fonda sulla presunzione di avvenuta cessione di beni “in nero”: è dunque dovuta sia l’IVA che l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP. È previsto che l’IVA sia determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto. Quindi, il costo dell’adeguamento, a titolo di IVA, sarebbe dato dal seguente prodotto: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.

Mentre, l’imposta sostitutiva è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

  • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione;

  • il valore del bene eliminato.


2. ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI

L’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse indica la mancata contabilizzazione di acquisti infatti il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18% da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.


Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;

  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

In ogni caso, l’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP. In occasione della precedente regolarizzazione, era emersa l’indeducibilità dell’IVA dovuta per effetto dell’adeguamento: andrebbe confermato che analoga impostazione vale con riferimento alla presente regolarizzazione.


L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.

I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori). Inoltre l’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024.


Sotto il profilo contabile, le procedure da seguire sono quelle dettate dal principio contabile OIC 29, distinguendo gli errori rilevanti da quelli non rilevanti:

  • nel caso di errori rilevanti, la correzione va contabilizzata sul saldo di apertura del Patrimonio Netto, imputando la rettifica agli utili portati a nuovo;

  • nel caso di errori non rilevanti, la correzione transita per conto economico, iscrivendo una sopravvenienza passiva.

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