Con la pubblicazione della Legge 160/2016 di conversione del D.L. “Enti locali” sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.
Sempre con lo stesso provvedimento (L. 160/2016) è stata aumentata da 50.000 euro a 60.000 euro la soglia di importo del debito della singola cartella per potere richiedere la rateizzazione presentando una istanza semplice, senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
Possono fruire della nuova rateazione: - le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973 (rateazione ordinaria, che può giungere fino a 72 rate mensili); - le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973 (rateazione in proroga, concedibile una sola volta in presenza di un peggioramento della situazione del contribuente); - le dilazioni di cui all’articolo 19, comma 1-quinquies, D.P.R. 602/1973 (rateazione straordinaria, che può giungere fino a 120 rate mensili).
Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateizzazione (senza dovere immediatamente pagare le rate già scadute) dovrà utilizzare lo specifico modulo RR1 disponibile al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf e, una volta riammesso, decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive). Equitalia in presenza di rateazioni decadute potrà attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.
Dal 22 ottobre 2015 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 è cambiato il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta dopo che è stata notificata la cartella esattoriale: - per la prima rateazione concessa fino al 21 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive; - per la prima rateazione concessa dal 22 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà, per il contribuente decaduto da una rateazione in data successiva al 30 giugno 2016, ovvero, qualora non venga presentata l’istanza in possesso dei requisiti richiesti entro il 20 ottobre 2016 per rateazioni già decadute al 30 giugno 2016, di essere riammesso alla rateizzazione originaria: in questo caso, però, tutte le rate scadute dovranno essere integralmente pagate al momento di presentazione della nuova istanza.
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