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Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

  • 8 feb 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 9 feb 2024

La legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio da soggetti non imprenditori.

Rispetto alla versione dell’anno procedente, però, cambiano i termini per aderire all’agevolazione. In particolare:

• per le partecipazioni non quotate e i terreni posseduti al 1° gennaio 2024, occorrerà che, entro il 30 giugno 2024:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo).

• per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto invece, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata entro il 30 giugno 2024 ed eventualmente rateizzata secondo quanto illustrato sopra. A questi fini, si utilizza il codice tributo “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione”.

La potenzialità di questa normativa si legge nel possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione dei beni. Infatti occorre evidenziare che:

- l’imposta sostitutiva del 16% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia oppure sul valore normale delle partecipazioni;

- mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.


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