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Riduzione versamento secondo acconto

oggetto: Riduzione versamento secondo acconto (calcolato con metodo storico)

Si informa che l’articolo 58 del D.L. 124/2019 ha stabilito, già a valere per il 2019, che la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.

Vi è dunque la possibilità di rideterminare il secondo acconto, in scadenza per il prossimo 30 novembre, nella misura del 50% (anziché del 60%) dell’acconto complessivamente dovuto.

La nuova disposizione normativa interessa solo:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione “3” in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);

  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

  • i contribuenti in regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014;

  • i contribuenti “minimi” ai sensi dell’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;

  • i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

  • i contribuenti che ricadono in cause di esclusione dagli Isa diverse dalla 3.

Le imposte interessate dalla riduzione sono:

  • Irpef, Ires e Irap

  • Imposta sostitutiva dei minimi/forfettari

  • Cedolare secca

  • Ivie e Ivafe

Si evidenzia infine che:

  • per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate;

  • per tutti, la base imponibile per il calcolo dell’acconto dei contributi previdenziali non viene modificata.

Sulla base delle nuove disposizioni lo Studio ha provveduto al ricalcolo degli acconti per i contribuenti interessati.

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