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Rottamazione ruoli

Oggetto: Rottamazione somme iscritte a ruolo

L’articolo 6 del D.L. 193/2016, come convertito dalla L. 225/2016, prevede per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, correlati a violazioni tributarie e contributive, la possibilità di fruire di una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle, qualora avvenga il contestuale pagamento delle somme richieste a titolo di capitale, compensi di riscossione, spese di notifica e di interesse diverso da quello di mora.

Somme oggetto di “rottamazione” La definizione agevolata riguarda:  imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.);  contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail);  entrate locali (Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il Comune si sia avvalso di Equitalia (ai fini della riscossione;  multe stradali, ma limitatamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni previste dalla legge (rimangono invece dovute le sanzioni amministrative).

Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive.

Soggetti ammessi La definizione agevolata interessa qualsiasi tipologia di contribuente (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non, etc.).

Ruoli rottamabili Per carichi affidati ad Equitalia si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Non rileva, pertanto, la data di notifica della cartella al contribuente ma la data di affidamento del Ruolo; Equitalia invierà ai contribuenti, per i quali non è stata ancora notificata una cartella affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l’opportunità di accedere alla “rottamazione”. La definizione agevolata riguarda:  cartelle di pagamento;  avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate/dogane e monopoli;  avvisi di addebito dell’Inps. La definizione agevolata è consentita sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata sia nel caso in cui è scaduta e non pagata.

Vantaggi La definizione dei ruoli consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Spettano invece per intero i compensi di riscossione (aggi), seppure rideterminati sulla parte del debito oggetto di cartella dovuto, e le spese di notifica della cartella.

Cartelle già oggetto di rateazione Se ci sono rateizzazioni in corso, per potere accedere alla rottamazione della cartella, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Per coloro che hanno rateizzato, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora. È possibile, in presenza di più cartelle di pagamento, ovvero di una cartella comprensiva di più carichi, adottare una “definizione parziale” di un singolo carico contenuto in un atto, avviso di accertamento esecutivo ovvero avviso di addebito.

Modalità di accesso alla definizione agevolata Il soggetto interessato deve, entro il 31 marzo 2017, compilare un’apposita modulistica (modulo DA1 reperibile sul sito www.gruppoequitalia.it) e consegnarla agli sportelli di Equitalia territorialmente competenti, ovvero inviarla via mail o pec, utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello.

Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata a Equitalia. La presentazione della domanda di sanatoria inibisce l’adozione di nuove misure cautelari ed esecutive.

Tempistica di pagamento Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. L’importo liquidato da Equitalia potrà essere pagato:  in unica soluzione entro luglio 2017;  in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate: nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modello DA1 la suddivisione percentuale dell’importo dovuto alle relative scadenze di pagamento. Qualora il contribuente scelga, ad esempio, il pagamento in 5 rate le scadenze sarebbero a luglio 2017 (24%), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%) e settembre 2018 (15%). Sulle rate successive a quella di luglio 2017 sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo.

Chi non paga anche una sola rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata: gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto, che viene rideterminato in misura comprensiva delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Calcolo di convenienza In molti casi sarà opportuno un calcolo di convenienza tra:  la rateazione secondo un piano ordinario con Equitalia (è consentita fino a 72 mesi ma obbliga al pagamento integrale di quanto dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, compensi di riscossione e interessi di dilazione);  l’adesione alla definizione agevolata con Equitalia (che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ma è ammessa solo se il pagamento avviene al più in un arco temporale di 15 mesi, da luglio 2017 a settembre 2018).

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e valutazioni di convenienza per l’eventuale adesione alla definizione descritta.

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