top of page

Tax credit per l’acquisto di energia e gas naturale

Aggiornamento: 29 mar 2022

Il nuovo D.L. n. 21 del 21 marzo 2022, c.d. "Decreto Ucraina”, ha introdotto alcuni crediti d’imposta per le imprese (non energivore) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.



Tax credit energia elettrica


Il Decreto Ucraina, all’art. 3, riconosce un credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017 - energivore).

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato mediante le relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.



Tax credit gas naturale


Il Decreto Ucraina, all’art. 4, riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese (diverse da quelle a forte consumo di gas di cui allart. 5 del D.L. 17/2022 – energivore), pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

Tale credito d’imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.



Disposizioni comuni ai tax credit energia e gas naturale


Entrambi i citati crediti d’imposta:

  • non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP;

  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;

  • sono utilizzabili, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione nel modello F24;

  • in alternativa all’utilizzo diretto, possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (quali banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione);

  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato dai professionisti abilitati, relativo alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta;

  • a seguito della cessione, il cessionario fruisce del credito d’imposta con le stesse modalità previste per il cedente, comunque entro il 31 dicembre 2022.


Con provvedimento direttoriale l’Agenzia delle entrate individuerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica.

61 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Patente a Crediti per Cantieri

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in...

Concordato Preventivo Biennale

La Legge Delega per la Riforma Fiscale e le successive integrazioni e modifiche ha introdotto un nuovo strumento di quantificazione del...

Comments


bottom of page