oggetto: Trasmissione telematica fatture e corrispettivi
Il D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà per tutti i soggetti passivi IVA di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.
Inoltre, per i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate, è stata introdotta anche la facoltà di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi giornalieri e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
I dati delle fatture emesse e ricevute dovranno essere inviati tramite un’apposita funzione disponibile nell’area riservata dei canali telematici Entratel/fisconline, mentre i dati dei corrispettivi dovranno essere inviati direttamente tramite i registratori di cassa che, a tal fine, dovranno essere adeguati ovvero sostituiti con appositi “registratori telematici” atti a tale funzione.
Vantaggi fiscali Per i soggetti che aderiscono a tale disciplina, facoltativa, sono concessi alcuni vantaggi fiscali:
- riduzione di due anni (l’aumento da un anno -termine originario come da D.Lgs. 127/2015- a due anni è previsto in un emendamento al DL. 193/2016) dei termini di accertamento per Iva ed imposte dirette relative a reddito di impresa e di lavoro autonomo (i termini di accertamento scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo all’invio della dichiarazione in luogo del quinto anno successivo); tale vantaggio è tuttavia subordinato alla garanzia della tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti, ossia è necessario che detti pagamenti, se superiori ad Euro 30,00, vengano effettuati con bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, assegno postale o circolare recante la clausola di intrasferibilità; la sussistenza dei presupposti dovrà essere segnalata nella dichiarazione annuale dei redditi;
- esonero dalla nuova presentazione trimestrale dei dati Iva introdotta con D.L. n. 193/2016;
- diritto all’erogazione dei rimborsi in via prioritaria.
Semplificazioni in materia di corrispettivi La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono: gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24 del D.p.r. n. 633/1972; la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi; resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Esercizio dell’opzione Per aderire alla disciplina sopra descritta già a partire dal 2017 e conseguire pertanto i vantaggi conseguenti è necessario esercitare un’opzione da inviare telematicamente entro il 31 dicembre 2016; tale opzione avrà durata quinquennale, salvo revoca.
Sanzioni Qualora il contribuente abbia esercitato le opzioni già descritte, sono previste in caso di: - mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; - omissione della trasmissione dei dati delle fatture ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti.
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