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Ultime novità fiscali

POSSIBILE L’INVIO DI LETTERE DI INTENTO CUMULATIVE IN DOGANA Con la recente Risoluzione n.38/E l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto superata la prassi che prevede che, in caso di importazione di beni, la dichiarazione d’intento debba essere presentata in dogana per ogni singola operazione. Precisa quindi il documento di prassi che, in relazione alle operazioni di importazione, l’operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento. Con nota che sarà diramata dall’Agenzia delle Dogane, verrà comunicata la data a partire dalla quale saranno in esercizio le procedure di controllo, necessarie per l’utilizzo in dogana della dichiarazione d’intento valida per più operazioni. Con la medesima nota, precisano le Dogane, verranno diramate anche le istruzioni di dettaglio relative all’attivazione dei controlli che consentiranno la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e delle relative ricevute di presentazione per ambedue i tipi di dichiarazioni d’intento.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI I contribuenti che alla data del 1° gennaio 2015 possiedono partecipazioni e terreni possono decidere di avvalersi della facoltà di rivalutare tali beni entro il 30 giugno 2015, versando un’imposta sostitutiva pari al: • 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; • 8% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate ed i terreni. Possibile optare per il pagamento rateale, in questo caso le scadenze della seconda e terza rata sarebbero il 30 giugno del 2016 ed il 30 giugno del 2017 ed all’imposta sostitutiva dovuta vanno aggiunti gli interessi nella misura del 3% annuo. Tempo fino al 30 giugno 2015 anche per l’asseverazione della perizia giurata di stima, che deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa previa richiesta dell’Amministrazione finanziaria. Possono beneficiare dell’opzione: • persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d’impresa; • società semplici e soggetti assimilati; • enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale; • soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.

LE MODALITA’ DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A La trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni Pubbliche deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) il cui gestore è l’Agenzia delle Entrate. Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it. La fattura elettronica è un file XML elaborato secondo il formato e il tracciato definito dal Sistema di Interscambio. L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. II formato XML della fattura elettronica prevede l’inserimento da parte del soggetto che predispone la fattura del Codice Univoco dell’Ufficio (codice IPA), in grado di individuare univocamente l’ufficio preposto a ricevere la fattura elettronica. Se il fornitore non ha ricevuto comunicazione scritta da parte della Pubblica Amministrazione riportante il codice univoco I.P.A. (oltre all’indicazione dei rispettivi codici CIG e CUP, se richiesti nell’emissione del documento fattura), il codice può essere reperito sul sito dell’Indice della Pubblica Amministrazione. Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso: • Posta Elettronica Certificata (PEC); • l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (è necessario essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline). La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SdI. ASSOCIAZIONI, VIOLAZIONE DELLA TRACCIABILITA’DEI PAGAMENTI L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015 ha precisato che l'inosservanza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro, non determina il disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall'IRPEF per coloro che percepiscono le somme corrisposte dall'associazione sportiva. La risoluzione chiarisce, inoltre, come l’inosservanza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014), comporta la sola decadenza delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni amministrative da 258,23 a 2.065,83 euro

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