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Una tantum di Euro 200,00 – Euro 350,00 a professionisti e autonomi

Il Decreto “Aiuti” (DL n. 50/2022) ha istituito un apposito Fondo destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Il Decreto attuativo è stato pubblicata il 24 settembre 2022.


L’indennità è stata stabilita in:

  • Euro 200,00 se il destinatario ha percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a Euro 35.000,00;

  • Euro 350,00 se il destinatario ha percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a Euro 20.000,00.

Ulteriori requisiti: sono destinatari dell’indennità sopra richiamate i lavoratori autonomi e i professionisti che:

  • non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo decreto;

  • siano già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022) con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;

  • alla data del 18 maggio 2022 abbaino effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022).

Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.


Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare a partire dl 26 settembre e sino al 30 novembre apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti iscritto contemporaneamente sia in una gestione INPS sia in una cassa professionale.

Nella domanda il lavoratore è tenuto a dichiarare: di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione; di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022; di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro; di essere iscritto alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o ad una cassa professionale; nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Il lavoratore dovrà inoltre fornire il codice IBAN per l’accredito dell’importo.


L’INPS e le casse professionali procedono successivamente all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e delle risorse finanziarie disponibili.

Nell’ipotesi in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, verrà avviata la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.


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