Confidando di fare cosa gradita, si segnalano alcuni adempimenti e scadenze in materia di IVA.
Modelli INTRASTAT
Per l’anno 2020 vi è una novità rilevante in tema di modelli intrastat già oggetto di una precedente circolare di Studio. Dal 1° gennaio 2020, infatti, si ricorda che dovranno essere correttamente presentati gli elenchi riepilogativi intrastat, affinché sia riconosciuta la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.
Intrastat acquisti di beni e servizi
A partire dal 1° gennaio 2018 è stata abolita la comunicazione degli elenchi Intrastat relativi agli acquisti e ai servizi intracomunitari ricevuti.
Rimane l’obbligo di presentazione dei modelli mensili, ai soli fini statistici, nei seguenti casi:
per acquisti di beni: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 200.000;
per acquisti di servizi: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 100.000.
Intrastat vendite di beni e servizi
Rimane ancora in vigore con le consuete regole, invece, la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni attive.
Come noto, gli elenchi sono mensili o trimestrali e devono essere inviati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento con modalità esclusivamente telematica. In particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata al superamento o meno della soglia di operazioni di Euro 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti.
Vi invitiamo a valutare con attenzione un’eventuale variazione di periodicità degli elenchi.
Si sottolinea che il nuovo adempimento denominato “esterometro”, in vigore dal 1° gennaio 2019, dedicato alla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse o ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, non sopprime l’obbligo alla trasmissione degli elenchi Intrastat.
Liquidazioni periodiche (trimestrali)
I contribuenti che per l’anno 2019 si sono avvalsi della facoltà di eseguire le liquidazioni periodiche dell’IVA con cadenza trimestrale, devono verificare, nel caso volessero continuare ad avvalersi dell’opzione, l’ammontare del volume d’affari realizzato nel corso dell’anno appena concluso.
Ricordiamo, infatti, che le liquidazioni possono essere eseguite con periodicità trimestrale solo qualora non siano stati superati i seguenti limiti di volume d’affari:
- imprese esercenti attività di servizi Euro 400.000,00
- imprese esercenti attività di cessione di beni Euro 700.000,00
- imprese esercenti attività mista Euro 700.000,00
Pro-rata (aliquota)
I contribuenti che nel corso dell’anno 2019 abbiano effettuato operazioni esenti IVA e rientranti nell’oggetto proprio dell’attività svolta devono verificare extra-contabilmente, prima di eseguire la prima liquidazione periodica IVA dell’anno 2020, l’entità del pro-rata provvisorio di detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.
Plafond
I contribuenti che nell’anno 2020 intendano avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza subire la rivalsa dell’IVA da parte dei loro cedenti, devono procedere alla verifica dell’esistenza dei presupposti per essere qualificati “esportatori abituali”, nonché alla determinazione del “plafond” eventualmente disponibile.
Si ricorda che sono considerati “esportatori abituali” i contribuenti che abbiano effettuato nell’anno precedente operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/72 e assimilate (cessioni intracomunitarie) per importo superiore al 10% del volume d’affari realizzato nello stesso periodo.
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cordiali saluti.
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