Fringe benefit e veicoli aziendali in uso promiscuo – Novità 2025
- barbara moro
- 30 giu
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La disciplina fiscale relativa all’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali da parte dei dipendenti è stata recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo c.d. Decreto Bollette , introducendo nuove modalità di determinazione del fringe benefit e un regime transitorio con clausola di salvaguardia.
Regime ordinario (in vigore dal 1° gennaio 2025)
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 e relativi a veicoli di nuova immatricolazione (auto, motocicli, autocaravan, ecc.), il valore del benefit tassabile in capo al dipendente viene determinato sulla base delle tabelle ACI e della percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno. La novità principale è rappresentata dalle seguenti percentuali di tassazione, applicate al valore chilometrico ACI:
50% per i veicoli a motorizzazione tradizionale;
20% per veicoli ibridi plug-in;
10% per veicoli elettrici puri.
Il valore imponibile è ridotto di eventuali addebiti al dipendente effettuati dall’azienda.
Regime transitorio
Resta applicabile il regime precedente, basato sulla percentuale variabile in base alle emissioni di CO₂, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
Non è necessario fare riferimento alla data di stipula del contratto o all’immatricolazione del mezzo, ma è sufficiente che il veicolo sia stato concesso in uso nel suddetto periodo.
Clausola di salvaguardia
Si applica il vecchio regime anche per i veicoli:
ordinati dall’azienda entro il 31 dicembre 2024,
concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Parrebbe che, in questi casi, il regime fiscale più favorevole resta valido anche in caso di proroga o riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, purché la destinazione all’uso promiscuo resti ininterrotta.
Per usufruire di questa clausola, è necessario completare l’ordine dei veicoli in corso al 31 dicembre 2024. Si consiglia pertanto di verificare tempestivamente gli approvvigionamenti aziendali.
Chiarimenti interpretativi
Secondo Assonime, l'applicazione del regime transitorio e della clausola di salvaguardia si fonda sulla data di concessione in uso del veicolo, e non necessariamente sulla sottoscrizione formale di un nuovo contratto con il dipendente. Tuttavia, tali interpretazioni – seppur autorevoli – attendono conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.