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Fringe benefit e veicoli aziendali in uso promiscuo – Novità 2025

  • Immagine del redattore: barbara moro
    barbara moro
  • 30 giu
  • Tempo di lettura: 2 min

La disciplina fiscale relativa all’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali da parte dei dipendenti è stata recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo c.d. Decreto Bollette , introducendo nuove modalità di determinazione del fringe benefit e un regime transitorio con clausola di salvaguardia.


Regime ordinario (in vigore dal 1° gennaio 2025)

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 e relativi a veicoli di nuova immatricolazione (auto, motocicli, autocaravan, ecc.), il valore del benefit tassabile in capo al dipendente viene determinato sulla base delle tabelle ACI e della percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno. La novità principale è rappresentata dalle seguenti percentuali di tassazione, applicate al valore chilometrico ACI:

  • 50% per i veicoli a motorizzazione tradizionale;

  • 20% per veicoli ibridi plug-in;

  • 10% per veicoli elettrici puri.

Il valore imponibile è ridotto di eventuali addebiti al dipendente effettuati dall’azienda.


Regime transitorio

Resta applicabile il regime precedente, basato sulla percentuale variabile in base alle emissioni di CO₂, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.

Non è necessario fare riferimento alla data di stipula del contratto o all’immatricolazione del mezzo, ma è sufficiente che il veicolo sia stato concesso in uso nel suddetto periodo.


Clausola di salvaguardia

Si applica il vecchio regime anche per i veicoli:

  • ordinati dall’azienda entro il 31 dicembre 2024,

  • concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Parrebbe che, in questi casi, il regime fiscale più favorevole resta valido anche in caso di proroga o riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, purché la destinazione all’uso promiscuo resti ininterrotta.

Per usufruire di questa clausola, è necessario completare l’ordine dei veicoli in corso al 31 dicembre 2024. Si consiglia pertanto di verificare tempestivamente gli approvvigionamenti aziendali.


Chiarimenti interpretativi

Secondo Assonime, l'applicazione del regime transitorio e della clausola di salvaguardia si fonda sulla data di concessione in uso del veicolo, e non necessariamente sulla sottoscrizione formale di un nuovo contratto con il dipendente. Tuttavia, tali interpretazioni – seppur autorevoli – attendono conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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