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Transizione 5.0: le disposizioni attuative

Il Mimit ha definito le modalità attuative dell’agevolazione avente l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali.


Credito d’imposta per Investimenti 5.0

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazioni le imprese residenti nel territorio dello Stato ovvero le stabili organizzazioni con sede in Italia (a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa).

Sono escluse, invece, le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale;

  • quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili i progetti di innovazione:

  • avviati dall'1 Gennaio 2024 e completati entro il 31 Dicembre 2025;

  • aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in strutture produttive ubicate in Italia, tramite i quali viene conseguita una riduzione dei consumi energetici.

Tali investimenti sono oggetto dell'agevolazione in esame a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;

  • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Sono previste misure differenti del credito d'imposta in relazione al grado di riduzione dei consumi energetici.

CONTRIBUTO

Il credito d'imposta effettivamente spettante:

  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, sarà pari a quello prenotato;

  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

PROCEDURA

Per la fruizione dell’incentivo è necessario rispettare uno specifico iter di comunicazioni e certificazioni che si riporta sommariamente:

  • prima del completamento dell’investimento (ex-ante):

    • apposita domanda di prenotazione in via telematica delle risorse disponibili, specificando i tratti salienti del progetto (data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenziale,…);

    • apposita certificazione ex-ante che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite i soli beni strumentali 4.0 (esclusi gli eventuali impianti di produzione dell’energia rinnovabile);

    • apposite comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento; sulla base di tali comunicazioni verrà determinato l’importo del beneficio spettante, nel limite dell’ammontare del beneficio “prenotato”.

  • dopo il completamento dell’investimento (ex-post):

    • apposita comunicazione ex-post a seguito del completamento dell’investimento, corredata da un’ulteriore certificazione ex-post che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Unicamente per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per le certificazioni risultano recuperabili tramite un credito d’imposta fino ad €10.000.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite mod. F24 per mezzo dei servizi messi a disposizione dall’agenzia delle entrate; devono decorrere 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa circa l’importo del credito spettante. Il credito può essere utilizzato in una o più quote entro il 31.12.2025; l’ammontare che, alla data del 31.12.2025 non risulti utilizzato, è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Questa tipologia di credito non è oggetto di cessione o di trasferimento all’interno del consolidato fiscale.


Irrilevanza fiscale dell’agevolazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.


Dicitura in fattura. Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.


Certificazione della documentazione contabile. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.


Cumulabilità. Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

  • il bonus investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1  co. 1051 ss. della L. 178/2020;

  • il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all'art. 16  del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall'art. 13 del DL 60/2024.

Il credito d'imposta è però cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 


Credito d’imposta per investimenti in fonti rinnovabili 5.0

Il Piano Transizione 5.0 prevede inoltre un’agevolazione dedicata agli investimenti in fonti rinnovabili, come ad esempio gli impianti fotovoltaici, che potranno essere agevolati con un credito d’imposta a condizione che:

  • l’investimento riguardi beni 4.0 che conseguano un risparmio energetico minimo come precedentemente riportato;

  • siano effettuati dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2025;

  • l’impianto fotovoltaico rispetti i requisiti come di seguito stabiliti.

    • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

    • moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

    • moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.


Credito d’imposta per investimenti in formazione 5.0

Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Si tratta, in particolare, delle seguenti spese:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (per esempio spese di viaggio, le spese di alloggio solo se necessarie per personale con disabilità, i materiali e le forniture direttamente attinenti al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione);

  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

  • le spese relative a personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Tali spese sono agevolabili:

  • nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili;

  • sino al massimo di 300.000 euro;

  • a condizione che le attività formative siano erogate, anche a distanza, da soggetti esterni qualificati.

Si ricorda che la disciplina prevista dalla normativa sul credito d'imposta Industria 4.0 resta in vigore fino al 31 Dicembre 2025, nel rispetto dei requisiti già esposti in una precedente informativa (https://www.slec.it/post/credito-di-imposta-per-investimento-in-beni-strumentali-nuovi-2021-2022).

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